Aggiornamento della formazione per Lavoratori, Dirigenti, Preposti e Formatori
In data odierna, 11 gennaio 2017, si verificano diverse scadenze per il rinnovo della formazione di alcune importanti figure codificate dalla normativa per la tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.), mentre per i Formatori l’obbligo di aggiornare la formazione è scaduto lo scorso marzo 2016 (si veda il DI 6 marzo 2013).
Secondo le indicazioni degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 e del 25/07/2012 che definiscono gli obblighi formativi indicati all’art. 37 del D.Lgs. 81/08 (e s.m.i.), infatti, i Lavoratori, Dirigenti e Preposti la cui formazione sia stata realizzata prima della data di entrate in vigore del primo accordo (cioè l’11/01/2012) devono rinnovarla entro la data odierna: tale prima formazione è valida se svolta in conformità alle pur scarne indicazioni del DM 19 gennaio 1997 (download in allegato), ed è stata ritenuta valida dai nuovi Accordi proprio in quanto “formazione pregressa” ma, avendo la formazione una validità di durata quinquennale, l’obbligo di aggiornamento scade quindi oggi.
Per adempiere agli obblighi di aggiornamento serve che la figura riceva un monte ore formativo di almeno 6 ore, organizzato sulla base dei contenuti già presenti nei sopraccitati Accordi.
Discorso diverso per le figure che sono state formate dopo la data del 11/01/2012, per i quali la scadenza dell’obbligo formativo scade entro i 5 anni dalla conclusione dell’iter medesimo. Per maggiori dettagli è possibile consultare il tool di autodiagnosi realizzato dal Comitato scrivente per le aziende associate:
(accedi al tool alla pagina corsi.ctpgpl.it/tool-formazione-lavoratori-dirigenti-preposti)
Scadenze diverse per il Formatore (di Lavoratori, Dirigenti e Preposti), le cui competenze minime sono state codificate nel già citato DI 6 marzo 2013 e che necessita di un aggiornamento con scadenza non quinquennale ma triennale.
In merito all’aggiornamento della formazione per il Formatore, in particolare, il DI in oggetto specifica che gli è necessario un aggiornamento triennale del Formatore mediante frequenza a corsi di aggiornamento di 24 ore complessive (nell’area tematica di appartenenza) o alternativamente a seminari o convegni specialistici, a fronte di un periodo triennale che decorre:
• per i formatori già qualificati alla data di entrata in vigore del Decreto: entro 3 anni dall’entrata in vigore del DI medesimo (quindi il 18 marzo 2017);
• per i formatori non ancora qualificati: entro 3 anni dall’adempimento del requisito.
Segnaliamo questa news in cui si analizzano nello specifico le necessità di qualificazione ed aggiornamento per i Formatori, anche alla luce dei diversi Interpelli presentati per una richiesta di miglior chiarimento di obblighi collegati ad un decreto (DI 6 marzo 2013) non sempre chiarissimo e completissimo.
Il Settore Formazione del Comitato Tecnico Professionale GPL – Milano
downloadDM_16-01-97 CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE (70KB)