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Tool per la formazione di Lavoratori, Dirigenti e Preposti

Il presente tool è stato pensato quale strumento di interrogazione digitale per l’auto-diagnosi aziendale circa gli obblighi di formazione ed aggiornamento formativo per le figure di Lavoratori, Dirigenti e Preposti.

Il tool si basa sulle indicazioni espresse dal D.Lgs. 81/08 e dagli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome per la Formazione dei Lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni) e del 25 luglio 2012 (Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni), offrendo così il quadro complessivo degli obblighi formativi per le Aziende italiane.

Il presente strumento di interrogazione è di utilità per la pianificazione della formazione aziendale di Lavoratori, Dirigenti e Preposti, e può essere efficacemente utilizzata da tutte le figure che si occupando della gestione della sicurezza aziendale (Datori di Lavoro, RSPP...).

Il Comitato Tecnico P.le GPL, forte della sua esperienza trentennale nel supporto nelle Aziende ad alto rischio (anche in Direttiva Seveso) alla gestione della sicurezza, potrà poi eventualmente aiutare le Aziende di qualunque settore produttivo nell’adempimento dei propri obblighi formativi (maggiori dettagli nella sezione Corsi), comprensivi di attività nel campo della formazione ed addestramento in materia di prevenzione incendi.

Buona consultazione!

Lo Staff del Comitato Tecnico

Ruolo ricoperto:

Il Dirigente era già dipendente e Dirigente nell'attuale Azienda al 21.12.2011?

La formazione da Dirigente era già stata effettuata entro il 11/1/2012?

Formazione

Al Dirigente deve essere erogata la formazione ai sensi dell’articolo 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. entro il 11/07/2013. L’attività formativa può essere erogata secondo l’Accordo Stato regioni del 21/12/2012 oppure attraverso un percorso di contenuto formativo differente dall’accordo purchè il Datore di lavoro dimostri che tale percorso garantisca una formazione "adeguata e specifica"

Aggiornamento

Al Dirigente deve essere erogato un aggiornamento della formazione di (6 ore) ogni cinque anni a partire dalla conclusione del percorso formativo

Aggiornamento

La formazione pregressa del dirigente non deve essere ripetuta e si deve operare un aggiornamento della formazione da Dirigente di (6 ore) entro il 11/1/2017

Formazione

Al Dirigente deve essere erogata la formazione ai sensi dell’articolo 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. anteriormente o contestualmente alla nomina da dirigente: ove ciò non risulti possibile la formazione deve essere erogata entro e non oltre i 60 gg dall’inizio del nuovo incarico. L’attività formativa può essere erogata secondo l’Accordo Stato regioni del 21/12/2012 oppure attraverso un percorso di contenuto formativo differente dall’accordo purchè il Datore di lavoro dimostri che tale percorso garantisca una formazione "adeguata e specifica".

Aggiornamento

Al Dirigente deve essere erogato un aggiornamento della formazione di (6 ore) ogni cinque anni a partire dalla conclusione del percorso formativo

Nella precedente attività lavorativa era già dirigente?

La formazione da dirigente è già stata effettuata nelle precedenti aziende (si intende una formazione conforme alle indicazioni dell’art. 3 del DM 16/01/1997 o a quelli del Modulo A per RSPP ed ASPP così come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006)?

Formazione

Al Dirigente deve essere erogata la formazione ai sensi dell’articolo 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. anteriormente o contestualmente all’assunzione: ove ciò non risulti possibile la formazione deve essere erogata entro e non oltre i 60 gg dall’inizio dall’assunzione. L’attività formativa può essere erogata secondo l’Accordo Stato regioni del 21/12/2012 oppure attraverso un percorso di contenuto formativo differente dall’accordo purchè il Datore di lavoro dimostri che tale percorso garantisca una formazione "adeguata e specifica"

Aggiornamento

Al Dirigente deve essere erogato un aggiornamento della formazione di (6 ore) ogni cinque anni a partire dalla conclusione del percorso formativo.

Il Lavoratore era già dipendente nell'attuale Azienda al 21.12.2011?

La formazione in materia di salute e sicurezza del lavoratore è già stata effettuata?

Formazione

Al lavoratore deve essere erogata la formazione generale e specifica ai sensi dell’Accordo Stato regioni del 21/12/2012 "nel più breve tempo possibile".

Aggiornamento

La formazione del lavoratore deve essere aggiornata (6 ore) ogni cinque anni a partire dal momento della conclusione del percorso formativo di riferimenti.

In quale classe rischio rientra l’azienda?

Formazione

Formazione generale: 4 ore

Formazione specifica: 4 ore

Se il Lavoratore è esposto a "rischi particolari" deve essere erogata una formazione adeguata alle effettive condizioni di rischio (contenuto del corso corrispondente al rischio "medio" o "alto")

(Si ricorda che questa è la formazione da erogare ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: sono esclusi da questo monte ore l’informazione, l’addestramento e la formazione secondo i titoli successivi al titolo I (es.: formazione uso attrezzature di lavoro, esposizione ad amianto ecc.) o secondo altre norme di legge (es.: formazione per accesso in spazi confinati ecc.)

Formazione

Formazione generale: 4 ore

Formazione specifica: 8 ore

Se il lavoratore non svolge mansioni che comportino la presenza anche saltuaria nei reparti produttivi deve essere erogata una formazione a rischio "basso")

Se il Lavoratore è esposto a "rischi particolari" deve essere erogata una formazione adeguata alle effettive condizioni di rischio ( contenuto del corso corrispondente al rischio "alto")

(Si ricorda che questa è la formazione da erogare ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: sono esclusi da questo monte ore l’informazione, l’addestramento e la formazione secondo i titoli successivi al titolo I (es.: formazione uso attrezzature di lavoro, esposizione ad amianto ecc.) o secondo altre norme di legge (es.: formazione per accesso in spazi confinati ecc.)

Formazione

Formazione generale: 4 ore

Formazione specifica: 12 ore

Se il lavoratore non svolge mansioni che comportino la presenza anche saltuaria nei reparti produttivi deve essere erogata una formazione a rischio "basso"

(Si ricorda che questa è la formazione da erogare ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: sono esclusi da questo monte ore l’informazione, l’addestramento e la formazione secondo i titoli successivi al titolo I (es.: formazione uso attrezzature di lavoro, esposizione ad amianto ecc.) o secondo altre norme di legge (es.: formazione per accesso in spazi confinati ecc.)

La formazione del lavoratore è stata effettuata prima del 11/01/2007?

Formazione

La formazione pregressa del lavoratore non deve essere ripetuta e si deve operare un aggiornamento della formazione (6 ore) entro 11/1/2013: se la presente data è stata superata, si deve provvedere immediatamente all’aggiornamento

Aggiornamento

La formazione del lavoratore deve essere aggiornata (6 ore) ogni cinque anni a partire dal momento della conclusione del percorso formativo di riferimenti

Il lavoratore ha cambiato mansione oppure c’è stato un cambio al ciclo produttivo aziendale attraverso l’introduzione di nuove attrezzature, nuova tecnologie nuove sostanze o preparati pericolosi (tale da modificare la classe di rischio dell’azienda o comunque della specifica mansione)?

Formazione

La formazione pregressa del lavoratore non deve essere ripetuta e si deve operare un aggiornamento della formazione (6 ore) entro 11/1/2017: se la presente data è stata superata, si deve provvedere immediatamente all’aggiornamento

Aggiornamento

La formazione del lavoratore deve essere aggiornata (6 ore) ogni cinque anni a partire dal momento della conclusione del percorso formativo di riferimenti.

Formazione

Al lavoratore deve essere erogata la formazione specifica relativa al livello di rischio basso, medio o alto secondo la valutazione del rischio, con un monte ore integrativo rispetto alla nuova classe di rischio rispetto alla precedete classe (esempio: un lavoratore a rischio basso che passa a rischio medio, deve ricevere una formazione specifica integrativa di 4 ore; di 8 ore se passa a rischio elevato).

Aggiornamento

La formazione del lavoratore deve essere aggiornata (6 ore) ogni cinque anni a partire dal momento della conclusione del percorso formativo di riferimenti.

L’azienda ha introdotto nuove attrezzature, nuove tecnologie nuove sostanze o preparati pericolosi?

Formazione

Al lavoratore deve essere erogata la formazione integrativa (limitatamente alle modifiche o ai rischi di nuova introduzione, secondo la valutazione del rischio), senza monti orari predefiniti.

Aggiornamento

La formazione del lavoratore deve essere aggiornata (6 ore) ogni cinque anni a partire dal momento della conclusione del percorso formativo di riferimenti.

All’atto dell’assunzione il lavoratore è al primo impiego?

Formazione

Al lavoratore deve essere erogata la formazione generale e specifica ai sensi dell’Accordo Stato regioni del 21/12/2012 anteriormente o contestualmente all’assunzione, ove ciò non risulti possibile entro e non oltre i 60gg dall’inizio dell’attività lavorativa.

Aggiornamento

La formazione del lavoratore deve essere aggiornata (6 ore) ogni cinque anni a partire dal momento della conclusione del percorso formativo di riferimento.

In quale classe rischio rientra l’Azienda?

Formazione

Formazione generale: 4 ore

Formazione specifica: 4 ore

Se il Lavoratore è esposto a "rischi particolari" deve essere erogata una formazione adeguata alle effettive condizioni di rischio (contenuto del corso corrispondente al rischio "medio" o "alto")

(Si ricorda che questa è la formazione da erogare ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: sono esclusi da questo monte ore l’informazione, l’addestramento e la formazione secondo i titoli successivi al titolo I (es.: formazione uso attrezzature di lavoro, esposizione ad amianto ecc.) o secondo altre norme di legge (es.: formazione per accesso in spazi confinati ecc.)

Formazione

Formazione generale: 4 ore

Formazione specifica: 8 ore

Se il lavoratore non svolge mansioni che comportino la presenza anche saltuaria nei reparti produttivi deve essere erogata una formazione a rischio "basso")

Se il Lavoratore è esposto a "rischi particolari" deve essere erogata una formazione adeguata alle effettive condizioni di rischio ( contenuto del corso corrispondente al rischio "alto")

(Si ricorda che questa è la formazione da erogare ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: sono esclusi da questo monte ore l’informazione, l’addestramento e la formazione secondo i titoli successivi al titolo I (es.: formazione uso attrezzature di lavoro, esposizione ad amianto ecc.) o secondo altre norme di legge (es.: formazione per accesso in spazi confinati ecc.)

Formazione

Formazione generale: 4 ore

Formazione specifica: 12 ore

Se il lavoratore non svolge mansioni che comportino la presenza anche saltuaria nei reparti produttivi deve essere erogata una formazione a rischio "basso"

(Si ricorda che questa è la formazione da erogare ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: sono esclusi da questo monte ore l’informazione, l’addestramento e la formazione secondo i titoli successivi al titolo I (es.: formazione uso attrezzature di lavoro, esposizione ad amianto ecc.) o secondo altre norme di legge (es.: formazione per accesso in spazi confinati ecc.)

Nell’Azienda precedente il lavoratore ha già ricevuto una formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle precedenti aziende?

Formazione

Al lavoratore deve essere erogata la formazione generale e specifica ai sensi dell’Accordo Stato regioni del 21/12/2012 anteriormente o contestualmente all’assunzione, ove ciò non risulti possibile entro e non oltre i 60gg dall’inizio dell’attività lavorativa.

Aggiornamento

La formazione del lavoratore deve essere aggiornata (6 ore) ogni cinque anni a partire dal momento della conclusione del percorso formativo di riferimento.

Il lavoratore proviene da una azienda di diverso settore produttivo e/o svolge una diversa mansione rispetto all’attività precedente?

Formazione

Al lavoratore deve essere erogata specifica integrativa attinente ai rischi introdotti dalle nuove mansioni svolte secondo la valutazione dei rischi.

Aggiornamento

La formazione del lavoratore deve essere aggiornata (6 ore) ogni cinque anni a partire dal momento della conclusione del percorso formativo di riferimento.

Formazione

Al lavoratore non deve essere ripetuta la formazione.

La formazione del lavoratore è stata effettuata prima del 11/01/2007?

Aggiornamento

La formazione del lavoratore deve essere aggiornata (6 ore) entro 11/1/2013 (se la data di assunzione è successiva al 11/1/2013 l’aggiornamento deve essere immediato).

Aggiornamento

La formazione del lavoratore deve essere aggiornata (6 ore) ogni cinque anni a partire dal momento della conclusione del percorso formativo di riferimento.

Il Lavoratore era già dipendente e Preposto nell'attuale Azienda al 21.12.2011?

La formazione in materia di salute e sicurezza del Lavoratore è già stata effettuata?

Formazione

Il Lavoratore deve essere formato "nel più breve tempo possibile" (secondo i contenuti degli Accordi Stato-Regioni del 21/11/2011 e del 25/07/2012) prima di poter acceder al corso per Preposti.

Effettua il percorso

Formazione - dopo aver erogato la formazione del Lavoratore

Al preposto deve essere erogata una formazione particolare aggiuntiva ai sensi dell’articolo 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. entro 11/7/2013: tale formazione dovrà essere erogata secondo l’Accordo Stato regioni del 21/12/2012 e del 25/07/2012, oppure attraverso un percorso di contenuto formativo differente dall’Accordo purchè il Datore di lavoro possa dimostrare che tale percorso garantisca una formazione "adeguata e specifica".

Aggiornamento

La formazione del Preposto dovrà essere aggiornata (6 ore) entro 5 anni dalla fine del percorso formativo.

La formazione da Preposto, particolare ed aggiuntiva rispetto a quella per Lavoratori (e comunque successiva a quella per lavoratori), è già stata effettuata prima del 11/1/2012?

Formazione

La formazione pregressa del Preposto è valida e non deve essere ripetuta.

Formazione

Al preposto deve essere erogata una formazione particolare aggiuntiva ai sensi dell’articolo 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. entro 11/7/2013: tale formazione dovrà essere erogata secondo l’Accordo Stato regioni del 21/12/2012 e del 25/07/2012, oppure attraverso un percorso di contenuto formativo differente dall’Accordo purchè il Datore di lavoro possa dimostrare che tale percorso garantisca una formazione "adeguata e specifica".

Aggiornamento

La formazione del Preposto dovrà essere aggiornata (6 ore) entro l’11/1/2017.

ATTENZIONE

Se la formazione è stata erogata prima del 11/01/2007 l’aggiornamento deve essere effettuato entro l’11/1/2013. Se la presente data è stata superata, si deve provvedere immediatamente all’aggiornamento del Preposto).

Aggiornamento

La formazione del Preposto dovrà essere aggiornata (6 ore) entro 5 anni dalla fine del percorso formativo.

La formazione in materia di salute e sicurezza del lavoratore è già stata effettuata?

Formazione Lavoratore

Il Lavoratore deve essere formato "nel più breve tempo possibile" (secondo i contenuti degli Accordi Stato-Regioni del 21/11/2011 e del 25/07/2012) prima di poter acceder al corso per Preposti.

Effettua il percorso

Formazione Preposto

Al preposto deve essere erogata una formazione particolare aggiuntiva ai sensi dell’articolo 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. entro 11/7/2013: tale formazione dovrà essere erogata secondo l’Accordo Stato regioni del 21/12/2012 e del 25/07/2012, oppure attraverso un percorso di contenuto formativo differente dall’Accordo purchè il Datore di lavoro possa dimostrare che tale percorso garantisca una formazione "adeguata e specifica".

Aggiornamento Preposto

La formazione del Preposto dovrà essere aggiornata (6 ore) entro 5 anni dalla fine del percorso formativo.

La formazione in materia di salute e sicurezza del lavoratore è già stata effettuata?

Formazione Lavoratore

Il Lavoratore deve essere formato "nel più breve tempo possibile" (secondo i contenuti degli Accordi Stato-Regioni del 21/11/2011 e del 25/07/2012) prima di poter accedere al corso per Preposti.

Effettua il percorso

Formazione Preposto

Al Preposto deve essere erogata una formazione particolare aggiuntiva ai sensi dell’articolo 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. entro 11/7/2013: tale formazione dovrà essere erogata secondo l’Accordo Stato regioni del 21/12/2012 e del 25/07/2012, oppure attraverso un percorso di contenuto formativo differente dall’Accordo purchè il Datore di lavoro possa dimostrare che tale percorso garantisca una formazione "adeguata e specifica".

Aggiornamento Preposto

La formazione del Preposto dovrà essere aggiornata (6 ore) entro 5 anni dalla fine del percorso formativo.

Nell’azienda precedente il Lavoratore era già Preposto?

Formazione Preposto

Al preposto deve essere erogata una formazione particolare aggiuntiva ai sensi dell’articolo 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. anteriormente o contestualmente alla assunzione, ove ciò non risulti possibile entro e non oltre i 60gg dall’assunzione: tale formazione dovrà essere erogata secondo l’Accordo Stato regioni del 21/12/2012 e del 25/07/2012, oppure attraverso un percorso di contenuto formativo differente dall’Accordo purchè il Datore di lavoro possa dimostrare che tale percorso garantisca una formazione "adeguata e specifica".

Aggiornamento Preposto

La formazione del Preposto dovrà essere aggiornata (6 ore) entro 5 anni dalla fine del percorso formativo.

La formazione da Preposto è già stata effettuata nelle precedenti Aziende?

Il Preposto proviene da una azienda di diverso settore produttivo e/o svolge una diversa mansione rispetto all’attività precedente?

Formazione Preposto

Al Preposto deve essere propedeuticamente erogata una formazione integrativa, attinente ai rischi introdotti dalle nuove mansioni svolte (secondo la valutazione dei rischi aziendale) anteriormente o contestualmente all’assunzione, ove ciò non risulti possibile entro e non oltre i 60gg dall’assunzione, mentre la formazione per Preposto è valida e non deve essere né integrata né aggiornata.

Formazione Preposto

La formazione del Preposto dovrà essere aggiornata (6 ore) entro: se la formazione pregressa di Preposto è stata effettuata prima del 11/01/2007, allora l’aggiornamento deve essere erogato entro l’11/01/2013 (se la data è superata l’aggiornamento è immediato); se la formazione pregressa di Preposto è stata effettuata dopo l’11/01/2007, allora l’aggiornamento deve essere erogato entro l’11/01/2017.

Formazione Preposto

Al Preposto deve essere erogata una formazione particolare aggiuntiva ai sensi dell’articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08 (e s.m.i.) anteriormente o contestualmente all'assunzione, ove ciò non risulti possibile entro e non oltre i 60gg dall'assunzione. L’attività formativa deve essere erogata secondo gli Accordi Stato regioni del 21/12/2012 e del 25/07/2012, oppure attraverso un percorso di contenuto formativo differente dagli Accordi purchè il Datore di lavoro possa dimostrare che tale percorso garantisca una formazione "adeguata e specifica".

Aggiornamento Preposto

La formazione del Preposto dovrà essere aggiornata (6 ore) entro 5 anni dalla fine del percorso formativo.

Aggiornamento Preposto

La formazione del Preposto dovrà essere aggiornata (6 ore) entro 5 anni dalla fine del percorso formativo.

lavoratore

Ti serve il supporto del Comitato tecnico per la formazione o per l'aggiornamento dei tuoi Lavoratori?

corsi di aggiornamento e formazione lavoratori

Formazione aggiuntiva per Preposti secondo gli accordi Stato-Regione del 21/12/2011 e del 25/07/2012

Durata formazione: 8 ore (di cui 4 frequentabili anche in modalità e-learning)

Aggiornamento: 6 ore, entro 5 anni dalla conclusione del corso (anche in modalità e-learning)

Contenuti minimi della formazione aggiuntiva per Preposto:

- principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
- relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- incidenti e infortuni mancati;
- tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
- valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il Preposto opera;
- individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di SSL, e uso dei DPC e DPI a loro disposizione.

preposto

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corsi di aggiornamento e formazione preposti

Formazione aggiuntiva per Dirigenti secondo gli accordi Stato-Regione del 21/12/2011 e del 25/07/2012

Durata formazione: 16 ore (frequentabili anche in modalità e-learning)

Aggiornamento: 6 ore, entro 5 anni dalla conclusione del corso (anche in modalità e-learning)

Contenuti minimi della formazione aggiuntiva per Dirigente:

- MODULO 1: giuridico normativo;
- MODULO 2: gestione ed organizzazione della sicurezza;
- MODULO 3: individuazione e valutazione dei rischi;
- MODULO 4: comunicazione, formazione e consultazione.

dirigente

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